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Holofractale de l'hypervérité
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Punibilità allargata per le nuove droghe
di Alessandro Galimberti
Anche le droghe sintetiche non inserite nella Tabella I – allegata alle legge sugli stupefacenti – possono dar luogo alla punibilità di chi le detiene ai fini di spaccio. La mancata catalogazione di tutte le varianti presenti e future delle sostanza psicotrope non urta infatti contro il principio di tassatività della norma penale, purché sia rispettato il canone in calce alla Tabella I, che fa riferimento a precisi requisiti chimici.
La Sesta penale della Corte di cassazione (14431/11, depositata ieri), confermando un orientamento risalente e anche recentemente riaffermato (da ultimo Terza penale, 7965/2011), ha rigettato il ricorso di uno spacciatore contro l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti a gennaio dal Gip di Torino. L'uomo era stato trovato in possesso di due involucri di stupefacente (in totale circa 50 grammi) risultato essere monoacetilmorfina, stretta parente dell'eroina ma con effetti ancor più nefasti sulla salute. Secondo il difensore si tratta però, per tabulas, di sostanza non inclusa nella Tabella allegata all'articolo 14 del Dpr 309/90, presupposto della punibilità, circostanza che farebbe cadere l'ipotesi di reato contestata. Già i giudici del Riesame però, all'esito di una «esauriente consulenza chimica sulla composizione della sostanza», avevano statuito che la droga sequestrata è nient'altro che «un diretto derivato della morfina, sostanza "tabellata" che si ottiene nel procedimento di acetilazione che conduce alla formazione dell'eroina, sostanza anch'essa tabellata, la cui definizione chimica è, non a caso, quella di diacetilmorfina». In altri termini, la monoacetilmorfina è null'altro che una «tappa intermedia tra morfina ed eroina», diretta discendente della morfina, analisi che consente di «attribuire, senza incorrere in alcuna ipotesi di analogia in malam partem e nel rispetto del principio di tassatività, rilievo penale alla sua detenzione per illeciti fini di vendita».
documenti
Secondo la Sesta penale, il mancato inserimento della monoacetilmorfina nella Tabella I – un indice che ha definizione e natura "legale", e non chimico-farmacologica – non pregiudica la sua classificazione come sostanza stupefacente. Ciò per varie ragioni: sia perché, in linea di principio, non è ragionevolmente esigibile che la tabella sia esaustiva (rappresentando un mondo in continua evoluzione per aggirare le norme), sia soprattutto perché il canone applicativo "di riserva" ricavabile dal decreto del presidente della Repubblica 309/90 (articoli 14 e 73) è in prospettiva «inclusivo» di sostanze nuove. L'unica condizione, posta dalla nota in calce, è che si tratti di «qualsiasi forma stereoisomera» delle sostanze punite «estèri e eteri» inclusi «in tutti i casi in cui questi possono esistere».
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... d=AavKzFOD
di Alessandro Galimberti
Anche le droghe sintetiche non inserite nella Tabella I – allegata alle legge sugli stupefacenti – possono dar luogo alla punibilità di chi le detiene ai fini di spaccio. La mancata catalogazione di tutte le varianti presenti e future delle sostanza psicotrope non urta infatti contro il principio di tassatività della norma penale, purché sia rispettato il canone in calce alla Tabella I, che fa riferimento a precisi requisiti chimici.
La Sesta penale della Corte di cassazione (14431/11, depositata ieri), confermando un orientamento risalente e anche recentemente riaffermato (da ultimo Terza penale, 7965/2011), ha rigettato il ricorso di uno spacciatore contro l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti a gennaio dal Gip di Torino. L'uomo era stato trovato in possesso di due involucri di stupefacente (in totale circa 50 grammi) risultato essere monoacetilmorfina, stretta parente dell'eroina ma con effetti ancor più nefasti sulla salute. Secondo il difensore si tratta però, per tabulas, di sostanza non inclusa nella Tabella allegata all'articolo 14 del Dpr 309/90, presupposto della punibilità, circostanza che farebbe cadere l'ipotesi di reato contestata. Già i giudici del Riesame però, all'esito di una «esauriente consulenza chimica sulla composizione della sostanza», avevano statuito che la droga sequestrata è nient'altro che «un diretto derivato della morfina, sostanza "tabellata" che si ottiene nel procedimento di acetilazione che conduce alla formazione dell'eroina, sostanza anch'essa tabellata, la cui definizione chimica è, non a caso, quella di diacetilmorfina». In altri termini, la monoacetilmorfina è null'altro che una «tappa intermedia tra morfina ed eroina», diretta discendente della morfina, analisi che consente di «attribuire, senza incorrere in alcuna ipotesi di analogia in malam partem e nel rispetto del principio di tassatività, rilievo penale alla sua detenzione per illeciti fini di vendita».
documenti
Secondo la Sesta penale, il mancato inserimento della monoacetilmorfina nella Tabella I – un indice che ha definizione e natura "legale", e non chimico-farmacologica – non pregiudica la sua classificazione come sostanza stupefacente. Ciò per varie ragioni: sia perché, in linea di principio, non è ragionevolmente esigibile che la tabella sia esaustiva (rappresentando un mondo in continua evoluzione per aggirare le norme), sia soprattutto perché il canone applicativo "di riserva" ricavabile dal decreto del presidente della Repubblica 309/90 (articoli 14 e 73) è in prospettiva «inclusivo» di sostanze nuove. L'unica condizione, posta dalla nota in calce, è che si tratti di «qualsiasi forma stereoisomera» delle sostanze punite «estèri e eteri» inclusi «in tutti i casi in cui questi possono esistere».
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... d=AavKzFOD